Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | Guida per la ristorazione

10

La scelta circa la

modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore finale

è rimessa alla discrezionalità dell’operatore

e sceglierà la soluzione più idonea a

seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. Tali informazioni

possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su

altro sistema equivalente, anche tecnologico, per singola preparazione, da

tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente

e liberamente. Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni

per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in

ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni,

in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non

sufficientemente idonei allo scopo.

L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del

Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:

1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera

chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza

di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili

rivolgendosi al personale in servizio”;

2. L’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su

apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze

e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a

richiesta, dal personale in servizio”.

È comunque necessario che, in ciascuna delle

ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento

1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile

sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà

preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per

iscritto.

Se le informazioni vengono fornite oralmente, deve essere stabilito un

metodo che permetta all’avvenuta informazione di essere verificabile, e che le

informazioni vengano fornite sempre in maniera omogenea e completa. Questo

deve avvenire non solo su richiesta del consumatore ma obbligatoriamente, se

si tratta di un takeaway o di ordini telefonici, l’informazione deve essere fornita

prima dell’acquisto, per via orale o scritta, e deve essere scritta al momento della

consegna a domicilio.

Devono anche essere date informazioni relative alla presenza eventuale e

non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o

intolleranza (es contaminazione crociata).

L’IGNORANZA NON E’ UNA SCUSA

Il cambiamento della legge prevede che non si possa non conoscere le

informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti venduti, ne’ che si possa

dare una informazione generica: bisogna essere consapevoli della presenza di

allergeni nelle ricette.

Per poter adempiere a tale obbligo i gestori dei servizi di ristorazione dovranno

attuare le seguenti azioni:

• Formare

il proprio personale di cucina e di sala;

• Modificare

il proprio piano di autocontrollo ed il sistema HACCP in relazione

IMPORTANTE

Conseguenze per

i Gestori