ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | Guida per la ristorazione
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La scelta circa la
modalità da utilizzare per rendere edotto il consumatore finale
è rimessa alla discrezionalità dell’operatore
e sceglierà la soluzione più idonea a
seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. Tali informazioni
possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su
altro sistema equivalente, anche tecnologico, per singola preparazione, da
tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente
e liberamente. Nel caso in cui si utilizzino sistemi elettronici di tipo “applicazioni
per smartphone”, codice a barre, codice QR etc., questi non possono essere in
ogni caso predisposti quali unici strumenti per riportare le dovute informazioni,
in quanto non facilmente accessibili a tutta la popolazione e dunque non
sufficientemente idonei allo scopo.
L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del
Regolamento sopra citato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:
1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera
chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza
di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili
rivolgendosi al personale in servizio”;
2. L’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su
apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze
e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a
richiesta, dal personale in servizio”.
È comunque necessario che, in ciascuna delle
ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento
1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile
sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà
preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per
iscritto.
Se le informazioni vengono fornite oralmente, deve essere stabilito un
metodo che permetta all’avvenuta informazione di essere verificabile, e che le
informazioni vengano fornite sempre in maniera omogenea e completa. Questo
deve avvenire non solo su richiesta del consumatore ma obbligatoriamente, se
si tratta di un takeaway o di ordini telefonici, l’informazione deve essere fornita
prima dell’acquisto, per via orale o scritta, e deve essere scritta al momento della
consegna a domicilio.
Devono anche essere date informazioni relative alla presenza eventuale e
non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o
intolleranza (es contaminazione crociata).
L’IGNORANZA NON E’ UNA SCUSA
Il cambiamento della legge prevede che non si possa non conoscere le
informazioni sugli allergeni presenti negli alimenti venduti, ne’ che si possa
dare una informazione generica: bisogna essere consapevoli della presenza di
allergeni nelle ricette.
Per poter adempiere a tale obbligo i gestori dei servizi di ristorazione dovranno
attuare le seguenti azioni:
• Formare
il proprio personale di cucina e di sala;
• Modificare
il proprio piano di autocontrollo ed il sistema HACCP in relazione
IMPORTANTE
Conseguenze per
i Gestori