ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | Guida per la ristorazione
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Il presente documento redatto da
G.A.I.A.
, Gruppo Allergia ed Intolleranza
Alimentare in collaborazione con la Regione Liguria nasce allo scopo di chiarire
le modalità di applicazione delle novità portate dalla nuova normativa, che
approfondiremo nelle prossime pagine, fornendo soluzioni semplici e praticabili
affinché il gestore di un punto di ristoro viva questo cambiamento come
un’occasione di crescita culturale ed una opportunità commerciale e non solo
come un onere meramente finanziario.
Inoltre per rendere ancora più agevole, immediata e a portata di tutti,
l’applicazione della norma,
G.A.I.A.
si appoggia a ciò che la tecnologia moderna
offre. A tal proposito, è stata creata una piattaforma totalmente WEB
www.gaiamangiarebeneliguria.itche verrà arricchita di nuovi contenuti e di materiale da utilizzare per
l’informazione e la formazione. Dal sito sarà inoltre possibile accedere ad una
versione demo del sistema informatizzato ristoCLOUD, completo di esempi di
menu specifici per soggetti allergici ed intolleranti.
Il Cluster Regionale
G.A.I.A.
raggruppa le competenze istituzionali, tecniche e
scientifiche in campo alimentare, in partnership con le associazioni di pazienti e
consumatori e mette a disposizione risposte, soluzioni ed indirizzi sul tema.
Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato il
Regolamento (UE) n.1169/2011
che
norma la “fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”
Dal 13 dicembre 2014 (ad esclusione della dichiarazione nutrizionale il cui
obbligo è previsto dal 13 dicembre 2016) si applica il
Regolamento (UE) n.
1169/2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Obiettivo del legislatore è ottenere un livello elevato di protezione della salute e
degli interessi dei consumatori, fornendo loro le basi per effettuare delle scelte
consapevoli e per utilizzare gli alimenti inmodo sicuro, nel rispetto in particolare
di considerazioni sanitarie, ambientali, sociali ed etiche.
Il mantenimento dell’obiettivo di tutela della salute e della sicurezza del
consumatore è affermato con l’obbligo di indicare “qualsiasi ingrediente o
coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II, o derivato da una sostanza o
un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato
nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel
prodotto finito, anche se in forma alterata”.
Suddetto obbligo si applica non solo agli alimenti preimballati, ma anche a quelli
offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio oppure imballati
sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita
diretta.
Altro elemento di innovazione è l’estensione del campo di applicazione: il
regolamento si applica infatti a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività.
Introduzione
Regolamento UE
1169/2011
Le principali
novità