ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | Guida per la ristorazione
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Per
collettività
si intende, come recita il Regolamento all’art. 2, punto 2
“qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o
mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in
cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al
consumo immediato da parte del consumatore finale”.
Il Regolamento interessa anche i servizi di ristorazione forniti da imprese di
trasporto (navi, aerei, treni) quando il luogo di partenza si trovi nel territorio
degli stati UE.
L’
Operatore del Settore Alimentare
(di seguito OSA) responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l’operatorecon il cui nomeocon lacui ragionesociale
è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione,
l’importatore nel mercato dell’Unione.
E’ quindi chiaro che la prevenzione di possibili incidenti legati ad allergie ed
intolleranze vede il coinvolgimento attivo dell’OSA, chiamato a predisporre e
attuare lemisure necessarie al fine di fornire le informazioni utili al consumatore,
che è comunque sollecitato a richiederle in relazione alle proprie eventuali
allergie e/o intolleranze.
E’ fondamentale, pertanto, nel perseguire l’obiettivo di tutelare i consumatori
che manifestano sintomi allergici o intolleranze, che i gestori di servizi
di ristorazione commerciale e/o collettiva, in qualità di responsabili che
garantiscono e verificano l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, assicurino
che le stesse informazioni siano trasferite in modo da risultare
leggibili, chiare,
precise, veritiere, leali, facilmente accessibili, tali da non indurre in errore e sempre
aggiornate
.
Collettività
Obblighi
dell’Operatore