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ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI | Guida per la ristorazione

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Per

collettività

si intende, come recita il Regolamento all’art. 2, punto 2

“qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o

mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in

cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al

consumo immediato da parte del consumatore finale”.

Il Regolamento interessa anche i servizi di ristorazione forniti da imprese di

trasporto (navi, aerei, treni) quando il luogo di partenza si trovi nel territorio

degli stati UE.

L’

Operatore del Settore Alimentare

(di seguito OSA) responsabile delle

informazioni sugli alimenti è l’operatorecon il cui nomeocon lacui ragionesociale

è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione,

l’importatore nel mercato dell’Unione.

E’ quindi chiaro che la prevenzione di possibili incidenti legati ad allergie ed

intolleranze vede il coinvolgimento attivo dell’OSA, chiamato a predisporre e

attuare lemisure necessarie al fine di fornire le informazioni utili al consumatore,

che è comunque sollecitato a richiederle in relazione alle proprie eventuali

allergie e/o intolleranze.

E’ fondamentale, pertanto, nel perseguire l’obiettivo di tutelare i consumatori

che manifestano sintomi allergici o intolleranze, che i gestori di servizi

di ristorazione commerciale e/o collettiva, in qualità di responsabili che

garantiscono e verificano l’esattezza delle informazioni sugli alimenti, assicurino

che le stesse informazioni siano trasferite in modo da risultare

leggibili, chiare,

precise, veritiere, leali, facilmente accessibili, tali da non indurre in errore e sempre

aggiornate

.

Collettività

Obblighi

dell’Operatore